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Clienti

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
APPLICATE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI DI PROMA S.R.L.
Rev.nr.2 del 24 maggio 2017

 

1) Le condizioni generali di fornitura di seguito riportate sono applicabili ad ogni contratto o accordo in cui PROMA s.r.l., con sede legale in Biassono, Via Degli Artigiani n. 49, C.F. – P. IVA 04399270968, REA MB1744945, PEC: proma@rspec.it, in persona del legale rappresentante pro-tempore e Amministratore Delegato, Sig. Alessandro Agosta (di seguito per brevità “PROMA”) assuma la posizione di fornitore di beni, opere o servizi( di seguito per brevità definite anche come Fornitura o Attività ) in favore di un proprio Cliente (di seguito per brevità Cliente ) , salvo che sia stata pattuita espressa deroga per iscritto nel contratto o nellʼordine accettato da PROMA ( di seguito per brevità definito anche come Ordine) ovvero in altri documenti o accordi scritti intervenuti tra le parti;

2) PROMA fornirà i Prodotti, le Opere e i Servizi in conformità a quanto indicato nellʼOrdine accettato da PROMA ovvero convenuto in forma scritta tra le parti;

3) Le offerte di PROMA sono da considerarsi valide per un periodo massimo di 30 giorni dalla data di invio.

4) Nessun ordine e/o nessuna richiesta e/o nessuna proposta contrattuale e/o nessuna indicazione di prezzo del cliente, anche se raccolte da agenti o incaricati di PROMA, saranno vincolanti nei confronti della stessa PROMA se non a fronte di espressa accettazione scritta da parte di questʼultima;

5) PROMA espleterà la propria Attività secondo i protocolli operativi che il Cliente dichiara di conoscerne ed averne preso visione e che costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni Generali e/o dellʼOrdine e/o degli accordi scritti intervenuto/i tra PROMA e il Cliente, salva diversa previsione convenuta in forma scritta tra le parti ;

6) Il Cliente dà atto che, per ragioni di fabbricazione, la consegna dei “Prodotti“ovvero lʼinstallazione da parte di PROMA potrà essere frazionata o ritardata , senza che ciò comporti alcuna responsabilità per la Società;

7) Le date e i termini di consegna sono da considerarsi indicativi e non vincolanti per PROMA che non sarà responsabile per eventuali ritardi nella consegna dovuti a qualsivoglia causa. Nessuna richiesta di danni di qualsiasi natura potrà essere rivolta a PROMA in caso di ritardo;

8) In particolare nellʼambito delle Attività che verranno espletate da PROMA i protocolli operativi della stessa PROMA ovvero le altre condizioni e termini dalla stessa pattuiti rappresenteranno le varie funzioni, modalità operative e competenze di PROMA con riferimento agli incarichi che dalla stessa verranno espletati nei vari ambiti dellʼAttività oggetto di ciascun singolo contratto quali la logistica, il monitoraggio, lʼinstallazione, la manutenzione e la fornitura di prodotti in genere;

9)La Fornitura si intende da rendersi ed effettuarsi nei modi, termini, tempi, luoghi e modalità indicati nellʼOrdine accettato da PROMA o negli accordi accettato/i in forma scritta da PROMA ovvero nei Protocolli Operativi di PROMA;

10) Il Cliente sarà tenuto a pena di decadenza a denunziare a PROMA eventuali vizi e difetti della Fornitura ovvero problematiche circa lʼAttività commissionata e/o espletata da PROMA entro 8 giorni dalla consegna e/o installazione ovvero dallʼavvenuta esecuzione dellʼAttività da Parte di PROMA. In mancanza la Fornitura e/o lʼAttività dovrà/anno ritenersi accettata/e senza riserve dal Cliente.

11) LʼOrdine indicherà in relazione a ciascuna Fornitura termini e modalità di pagamento e fatturazione. Ogni fattura deve riportare gli estremi dei documenti di consegna, dellʼOrdine e dellʼistituto di credito presso il quale effettuare i pagamenti;

12) Lʼobbligazione assunta da PROMA è di mezzi e non di risultato;

13)PROMA eseguirà i Servizi in veste dʼimprenditore indipendente sotto il profilo giuridico, finanziario ed economico;

14) PROMA sarà autorizzata a stipulare nellʼinteresse del Cliente contratti di deposito, spedizione e trasporto in relazione alla Fornitura e/o Attività;

15) Nel caso di affidamento dei Prodotti a un vettore, PROMA non è in alcun modo responsabile per perdita o avaria degli stessi, avvenendo il passaggio del rischio al momento dellʼaffidamento dei Prodotti al vettore. In tale ipotesi, la responsabilità del vettore nei confronti del Cliente è regolata dalle condizioni contrattuali
dallo stesso praticate. Nel caso in cui trattandosi di trasporto per conto proprio PROMA attui in prima persona il servizio di consegna dei Prodotti, la responsabilità per perdita o avaria degli stessi segue il regime di cui allʼart. 1696 comma 2 c.c;

16)PROMA ha la facoltà di subappaltare in tutto o in parte l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto;

17) Per ogni Prodotto il Cliente si impegna a trasmettere tempestivamente a PROMA le disposizioni di carattere tecnico eventualmente prescritte per il deposito o la movimentazione del Prodotto stesso; in mancanza di tale comunicazione nessuna responsabilità potrà essere ascritta a PROMA;

18) Le Parti definiranno congiuntamente una procedura operativa (di seguito la “Procedura Operativa”) scritta al fine di individuare le attività di pertinenza di entrambe le Parti, precisando periodicità, tempi e modalità di movimentazione delle merci e delle informazioni, nonché le azioni da intraprendere in caso di anomalie;

19) In riferimento allʼattività di deposito e logistica i Prodotti consegnati a PROMA saranno custoditi a cura della stessa nei magazzini individuati dalla stessa PROMA. I Prodotti saranno posizionati in Magazzino in completa autonomia e secondo la più ampia discrezionalità di PROMA;

20) PROMA sarà libera di adottare le soluzioni ritenute più opportune per la movimentazione e la gestione dei Prodotti in Magazzino;

21) PROMA avrà facoltà di formulare, in ordine allo stato ed alle condizioni dei Prodotti ricevuti e dei relativi imballaggi, tutte le riserve ritenute opportune, facendone menzione sui documenti di trasporto, trasmettendo poi copia del documento su cui avrà provveduto ad apporre le sue riserve al Cliente entro 10 giorni dal
ricevimento dei Prodotti;

22) È inteso che resterà esclusa ogni e qualsiasi responsabilità di PROMA relativamente ad ammanchi relativi a partite per le quali possa risultare che i dati inerenti alla quantità o qualità del prodotto contenuto nelle confezioni siano inesatti e/o inattendibili e per confezioni riconsegnate integre rispetto a come erano state ricevute, se il prodotto contenuto differisse per quantità o qualità rispetto a quanto indicato allʼesterno;

23) Per i Servizi e/o le Attività previsti/e il Cliente pagherà a PROMA i Corrispettivi stabiliti in ciascun Ordine ovvero in ciascun tariffario indicato dalla stessa PROMA;

24) Qualora il Cliente intenda richiedere a PROMA lo svolgimento di Attività e/o Servizi diversi/e da quelli previsti nellʼordine o in specifico contratto ed in caso di disponibilità di PROMA, le Parti concorderanno i relativi corrispettivi;

25) Nellʼeventualità in cui lʼordine accettato da PROMA dovesse ricomprendere attività di installazione o messa in opera PROMA sarà autorizzata dal cliente ad intervenire sugli impianti e/o sulle reti e/o sui “Prodotti “esistenti apportando agli stessi /alle stesse le eventuali modifiche che lʼinstallazione e messa in opera dei “Prodotti “o degli impianti forniti da PROMA dovesse richiedere;

26) Nessuna responsabilità potrà essere ascritta a PROMA per le modifiche agli impianti e/o alle reti e/o ai “Prodotti “che la stessa Società riterrà di apportare e per tutte le conseguenze che da tali modifiche dovessero derivare salvo che risulti accertato giudizialmente il fatto doloso o per colpa grave di PROMA per lʼintervento eseguito nonché per le eventuali conseguenze anche dannose che dovessero derivare ai beni o ai “Prodotti “ o agli impianti o alle reti del cliente;

27) Il cliente dichiara dʼessere stato informato che eventuali interventi sugli impianti e/o sulle reti e/o sui “Prodotti “esistenti verranno effettuati da PROMA o da terzi soggetti incaricati da PROMA con la massima diligenza e nel rispetto delle normative vigenti ;

28) PROMA sarà legittimata a rifiutare la prestazione assunta nellʼeventualità in cui gli impianti o le reti esistenti non dovessero garantire secondo la stessa PROMA adeguate garanzie di sicurezza ovvero dovessero presentare difettosità o inefficienze di sorta. Ogni adeguamento o messa in sicurezza che PROMA dovesse ritenere necessari al fine della installazione saranno a carico del Cliente che sarà tenuto ad intervenire senza indugio e a proprie spese;

29) Nessuna responsabilità potrà essere ascritta a PROMA con riferimento ad eventuali problematiche relative alle certificazioni di conformità e alle garanzie originarie a suo tempo rilasciate con riferimento agli impianti e/o alle reti e/o ai “Prodotti “interessati allʼintervento di PROMA;

30) Ogni installazione effettuata da PROMA sarà comunque contraddistinta dalla certificazione di conformità e garanzia esclusivamente per gli ambiti e nei limiti di competenza ritenuti opportuni e necessari da PROMA in riferimento allʼinstallazione o alla fornitura effettuata.

31) Salvo diversa pattuizione PROMA fatturerà su base mensile i Servizi e/o le Attività resi e il Cliente provvederà al pagamento delle fatture emesse da PROMA nei termini concordati tra le parti;

32) In caso di ritardato pagamento PROMA, senza pregiudizio per ogni altra azione esperibile, avrà facoltà di:
a) rifiutare o sospendere la prestazione di qualsiasi altro Servizio o Fornitura richiesto/i dal Cliente, decorsi dieci giorni
lavorativi dal formale preavviso inviato da PROMA al Cliente;
b) applicare gli interessi al tasso moratorio stabilito dalle norme vigenti sino allʼeffettivo pagamento;

33) Per quanto riguarda i rischi sui Prodotti in deposito presso il Magazzino o i depositi di PROMA, il Cliente dovrà stipulare direttamente a proprie spese polizza assicurativa “All Risks”, a copertura di danni derivanti da incendio, allagamento, altri eventi atmosferici e simili rischi, oltre che per furto e rapina;

34) PROMA valuterà la stipulazione di polizza assicurativa “All Risks”, a copertura di danni derivanti da incendio, allagamento, altri eventi atmosferici e simili rischi relativa al magazzino principale di smistamento di PROMA e altri magazzini utilizzati da PROMA;

35) Tutte le informazioni relative al Contratto sono da considerarsi strettamente confidenziali e riservate;

36) Ciascuna Parte si impegna, salvo gli obblighi di legge, a non divulgare direttamente o indirettamente a terzi qualsiasi informazione, dato, procedura o bozza che riguardi lʼattività oggetto del Contratto e/o lʼattività di ciascuna delle Parti di cui sia venuta a conoscenza, anche indirettamente, in occasione dellʼesecuzione dello stesso;

37) Le Parti si impegnano a:
a) utilizzare le informazioni ed i dati acquisiti esclusivamente per le finalità previste dal Contratto mantenendole riservate anche successivamente alla cessazione del Contratto, sino a quando non divengano di dominio pubblico;
b) ai sensi dellʼart. 1381 c.c., imporre i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità anche al proprio personale dipendente, consulenti o collaboratori esterni adottando ogni altra misura necessaria a garantire il rispetto degli obblighi sopra descritti;

38) Con la sottoscrizione del Contratto, le Parti confermano reciprocamente il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati forniti e riguardanti la propria società e i propri rappresentanti e/o incaricati, di cui dichiarano di aver ricevuto lʼassenso, per le finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale;

39) Le Parti danno altresì atto, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori, di essere adeguatamente informati circa le finalità del succitato trattamento nonché dei diritti stabiliti dagli art. da 15 a 22 del Reg. EU 679/2016;

40) Con riferimento allʼattività di layout , progettazione e realizzazione di prodotti e sistemi in genere PROMA sarà considerata unica titolare dei relativi diritti di paternità , sfruttamento ed utilizzo degli stessi con diritto per la stessa PROMA di concederli in utilizzo al Cliente per tutta la durata del rapporto contrattuale o per diversi periodi concordati con lo stesso Cliente e con diritto per PROMA di chiedere ed ottenere dal Cliente la cessazione di tale utilizzo al termine del rapporto contrattuale;

41) PROMA con riferimento alle Attività e Forniture espletate e/o effettuate in favore del Cliente non sarà in ogni caso responsabile del danno, di qualsiasi natura, che possa derivare al Cliente o a Terzi se non per lʼipotesi in cui tale danno dovesse risultare conseguente a dolo o colpa grave di PROMA accertati giudizialmente;

42) Nessun risarcimento sarà in ogni caso dovuto da PROMA in favore del Cliente o di terzi a titolo a titolo di lucro cessante, mancato guadagno, danno emergente, danno dʼimmagine e perdita di chances;

43) Eventuali contestazioni, richieste, pretese, e/o rivendicazioni che il Cliente intendesse proporre in ordine allʼadempimento del presente Contratto e/o alla sua esecuzione, anche per quanto attiene a perdite, avarie e/o ritardi, dovranno essere portate a conoscenza di PROMA a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di 15 giorni dalla data dellʼevento o da quella in cui ne viene accertata lʼesistenza. Il decorso di tale termine senza che sia stata inoltrata la comunicazione di cui sopra comporterà la decadenza da qualsiasi diritto al proposito, anche se il relativo diritto non fosse ancora prescritto;

44) Ai sensi di legge le Parti si danno reciprocamente atto che i Servizi disciplinati dal Contratto non sono soggetti a rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni e che, per lʼeffetto, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo detti rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni sono pari a Euro 0,00. = (zero);

45) La definizione di qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, alla validità, alla esecuzione e alla risoluzione del presente Contratto è demandata alla competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Monza.

Fornitori

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
APPLICATE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI DI PROMA S.R.L.
Rev 1’ settembre 2023

1. Le condizioni generali di fornitura di seguito riportate sono applicabili ad ogni contratto in cui la società PROMA S.r.l. (di seguito, “PROMA” o “l’Acquirente”), con sede a Biassono via Degli Artigiani nr. 49, CF e PIVA 04399270968, sia l’acquirente e/o l’appaltante di beni, opere o servizi (di seguito per brevità definite anche come Fornitura o Attività) da un Fornitore, salvo che sia stata pattuita espressa deroga per iscritto nel contratto o nell’ordine inoltrato da PROMA al Fornitore e dallo stesso Fornitore accettato (di seguito per brevità definito anche come Ordine);

2. Il Fornitore si impegna ad effettuare la Fornitura e/o a prestare l’Attività in conformità a quanto richiesto e convenuto con PROMA;
3. La Fornitura o l’Attività si intende da rendersi presso il luogo indicato nell’Ordine effettuato da PROMA;
4. Nel caso di Forniture di Opere e/o Servizi, i medesimi saranno resi nei modi, nei luoghi, nei termini, con le modalità e nei tempi indicati nell’Ordine.
5. I termini di consegna o esecuzione della Fornitura dovranno considerarsi essenziali e tassativi nell’interesse di PROMA:
6. Il Fornitore sarà tenuto a rispettare i termini e le condizioni previsti in ciascun ordine o lettera d’incarico specifici; in particolare il Fornitore si impegna ad organizzare la propria attività in modo da garantire il rispetto dei termini contrattuali, di seguito anche definiti
“programma cronologico”, di volta in volta indicati da PROMA.
7. In presenza di ritardi o di mancato rispetto dei termini convenuti con PROMA in relazione all’effettuazione della Fornitura o dell’Attività il Fornitore, salve eventuali altre forme di tutela in favore di PROM, sarà altresì tenuto a tenere indenne e manlevare 2 PROMA da eventuali richieste risarcitorie di terzi Clienti o aventi causa di PROMA che dovessero derivare dai citali ritardi nell’effettuazione della Fornitura e/o dell’Attività;
8. In caso di ritardo o mancato rispetto del termine convenuto per la Fornitura o Attività PROMA, salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni patiti e patenti, avrà a sua scelta una o più delle seguenti facoltà:
• pretendere l’esecuzione dell’ordine, in tutto o in parte. applicando al Fornitore una penale del 3 % sul prezzo di tali prodotti o tali attività interessati/e al ritardo per ogni giorno di ritardo decorrenti dal giorno successivo allo scadere del termine di tolleranza massimo di giorni 7 e sino alla consegna dei prodotti ovvero al completamento dell’Attività commissionata;
• approvvigionare altrove in qualunque momento. in tutto o in parte, i particolari e/o prodotti e/o le Attività ordinati, a spese e rischio del Fornitore;
• ritenere risolto con effetto immediato l’ordine o il contratto mediante semplice comunicazione in tal senso al Fornitore;
9. Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa della Fornitura sia rispetto a quanto pattuito sia rispetto a quanto dichiarato nei documenti di trasporto. Nel caso in cui all’atto del controllo di ricevimento risulti la non conformità quantitativa della merce consegnata rispetto al pattuito PROMA avrà, a sua scelta, salvo il diritto al risarcimento dei danni, una o più delle seguenti facoltà:
• Accettare le differenze quantitative riscontrate con facoltà di modificare corrispondentemente i quantitativi delle eventuali forniture successive;
• salve le tolleranze, eventualmente pattuite preventivamente per Iscritto, respingere la parte delle forniture risultata eccedente, con facoltà ove il Fornitore non provveda all’immediato ritiro di rispedire l’eccedenza a spese e rischio del Fornitore e/o di
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addebitare al medesimo oneri di stock e le spese di magazzino nonché gli eventuali
costi per le verifiche;
• ottenere che il Fornitore provveda immediatamente all’invio della parte di fornitura mancante essendo inteso che ogni maggior onere e spesa per l’immediata integrazione dell’ammanco saranno a carico del Fornitore;
10. Nel caso di vizi e difetti e/o non conformità riferibili alla Fornitura o all’Attività PROMA, salvo il diritto alla risoluzione del contralto per via ordinaria e salvo il diritto al risarcimento dei danni patiti e patendi, avrà a sua scelta uno o più dei seguenti diritti:
• Chiedere ed ottenere l’eliminazione della difettosità e/o della non conformità a spese del Fornitore anche con riferimento all’eventuale attività di disinstallazione e nuova installazione nel caso in cui esse siano richieste dall’oggetto della Fornitura, essendo inteso che, nel caso in cui il Fornitore non provveda in tal senso nel termine di giorni 10 dalla richiesta di PROMA, quest’ultima avrà la possibilità di procedere con fornitori alternativi addebitando i relativi costi al Fornitore oltre ad una penale del 5% sul prezzo originario della Fornitura, salvo il maggior danno;
• respingere e/o restituire la Fornitura e/o imporre al Fornitore il riacquisto della Fornitura stessa con rimborso a PROMA dell’importo da quest’ultima versato;
• recuperare e/o riparare, a spese e rischio del Fornitore, i prodotti interessati con lavorazioni supplementari nei casi d’urgenza e, comunque, su insindacabile giudizio di PROMA previa comunicazione scritta o telematica in tal senso al Fornitore;
• utilizzare il materiale difettoso o ritenuto non conforme o di livello qualitativo inferiore a quanto ordinato previo declassamento o riduzione del valore totale del lotto fornito nella misura ritenuta congrua da PROMA;
• addebitare al Fornitore il valore dei prodotti risultati difettosi al prezzo in vigore in quel momento. se del caso, procedendo ad eventuali compensazioni;
11. Il materiale non conforme dovrà essere ritirato dal Fornitore entro 15 giorni dalla data di rilievo del difetto o dalla comunicazione in tal senso o in ordine al ritiro da parte di PROMA; in caso di mancato ritiro PROMA provvederà ad inviarlo al Fornitore a spese dello stesso a mezzo corriere;
12. Il Fornitore sarà altresì tenuto a tenere indenne e manlevare PROMA da eventuali richieste risarcitorie di terzi Clienti o aventi causa di PROMA che dovessero derivare dai citati vizi o difetti e/o carenze di conformità;
13. Il Fornitore sarà altresì ritenuto responsabile per eventuali campagne di rientro prodotti, siano esse imposte per ordine dell’autorità o In seguito al riscontro di difformità o vizi, anche dopo l’immissione sul mercato, al fine di verificare l’estensione delle partile
danneggiate ovvero per altri ragionevoli motivi ritenuti tali da PROMA;

14. Il Fornitore si impegna a stipulare, se non già in essere, e a mantenere in vigore per tutta la durata del Contratto (e per almeno due anni successivi alla sua cessazione per qualsiasi ragione intervenuta) una polizza assicurativa a copertura di ogni danno diretto o indiretto che dovesse derivare a PROMA in ragione dell’inadempimento contrattuale del Fornitore con idoneo massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 ( un milione/00 ) salvo
diverso importo espressamente richiesto da PROMA;
15. Il Fornitore si impegna altresì a stipulare, se non già in essere, e a mantenere in vigore per tutta la durata del Contratto (e per almeno due anni successivi alla sua cessazione per qualsiasi ragione intervenuta) una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi (“R.C.T.”), la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (“R.C.O.”) e la responsabilità civile professionale (per Fornitura di servizi) ovvero la responsabilità civile prodotti (per la Fornitura di beni). La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con primaria compagnia assicurativa con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un
milione/00);
16. Nel caso in cui l’incarico di PROMA prevedesse in capo al Fornitore anche la gestione del deposito delle forniture e della relativa attività di logistica lo stesso Fornitore sarà responsabile verso PROMA per qualsivoglia danno diretto o indiretto che dovesse derivare da tale attività e sarà tenuto a stipulare a propria cura e spese idonea copertura assicurativa contro tutti i rischi relativi alla fase di deposito , spedizione, trasporto e consegna dei beni, salvo diversamente previsto nel Contratto, ferma e salva la sua esclusiva responsabilità al riguardo fino ad avvenuta regolare consegna alla Committente;
17. Il prezzo convenuto con PROMA dovrà intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi pagamento dovuto per la Fornitura;
18. Salvo diversa pattuizione scritta, i prezzi si intendono fissi, invariabili e comprensivi di quanto necessario per la Fornitura, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere anche imprevedibili che incidano sui costi;
19. In deroga al diverso termine stabilito dall’art. 1495 Codice Civile, PROMA potrà denunciare vizi e difetti della Fornitura all’Acquirente entro 30 giorni decorrenti, rispettiva mente, dalla consegna se palesi ovvero dalla scoperta se occulti. Tale termine è esteso a giorni 90 nel caso in cui la Fornitura o Attività sia consistita in un appalto o in una presta zione di servizi;
20. Nel caso in cui il prodotto fornito sia soggetto a regolamentazioni legislative italiane e/o straniere su indicazione di PROMA, il Fornitore è tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa all’omologazione ed ai processi produttivi dalla quale risulti, fra l’altro, con quali modalità. da chi e con quali risultati sono siate collaudale le caratteristiche interessate. Della documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore per almeno dieci anni e dovrà essere consegnata a PROMA su richiesta della medesima. Resta in ogni caso inteso che il prodotto dovrà essere rispondente alle prescrizioni di legge vigenti in materia;
21. Il Fornitore si rende disponibile a consentire il libero accesso presso la sua unità produttiva ad auditor di PROMA per la verifica della corretta esecuzione dei controlli e dei collaudi;
22. L’Ordine di PROMA indicherà in relazione a ciascuna Fornitura o Attività termini e modalità di pagamento e fatturazione. Ogni fattura deve riportare gli estremi dei documenti di consegna dell’Ordine e dell’Istituto di credito presso il quale effettuare i pagamenti. La fattura dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da idonea documentazione comprovante, ai sensi di legge, il fatto che gli obblighi contributivi a carico del Fornitore sono stati onorati. In particolare, la predetta documentazione dovrà comprovare il regolare pagamento delle retribuzioni, comprese le quote di TFR, nonché dei contributi previdenziali e assicurativi, dei lavoratori dipendenti dello stesso e dei lavoratori dipendenti di eventuali subappaltatori e dei lavoratori autonomi dallo stesso o da eventuali altri subappaltatori. Il termine di pagamento della fattura si intende sospeso fino a quando il Fornitore non avrà fornito all’Acquirente la documentazione anzidetta e PROMA potrà rifiutare il pagamento del corrispettivo dovuto e sullo stesso non maturerà alcuna penale o interesse o
mora;
23. Il Fornitore non è autorizzato ad emettere tratte o ricevute bancarie per il pagamento delle forniture. In caso di violazione di detto divieto esse non verranno ritirate e il Fornitore sarà ritenuto responsabile per tutti i danni derivanti dal mancato ritiro;
24. Il Fornitore si impegna, anche per i suoi dipendenti e collaboratori, a mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione e/o documentazione ricevuta dall’Acquirente o appresa nell’espletamento del Contratto con l’Acquirente, sia essa relativa all’Acquirente o al Cliente Finale;
25. Le obbligazioni di cui al presente articolo saranno valide per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di emissione dell’Ordine;
26. Il Fornitore si impegna a manlevare l’Acquirente e a tenerlo indenne da qualsiasi onere e controversia relativi allo sfruttamento di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, quali ad esempio, ma non limitatamente, brevetti, disegni o modelli, marchi, know-how, diritti d’autore, derivanti dall’uso della fornitura da parte dell’Acquirente. Il Fornitore dichiara espressamente che quanto dallo stesso fornito all’Acquirente non determinerà violazione
di alcun diritto di proprietà intellettuale;
27. Tutte le informazioni, le specifiche e i documenti tecnici, in qualunque formato trasmessi da PROMA al Fornitore, o comunque entrati nella disponibilità o nella conoscenza di quest’ultimo in ragione della Fornitura effettuata, sono di proprietà di PROMA ed il Fornitore non potrà farne copia o usarli per scopi diversi da quelli necessari per l’esecuzione del Contratto, salvo quando essi siano già pubblicamente conosciuti.

28. I sopra citati informazioni e documenti dovranno essere restituiti all’Acquirente non appena gli stessi non saranno più necessari al Fornitore per l’esecuzione delle obbligazioni previste dal Contratto e in ogni caso non oltre il completo adempimento di dette obbligazioni.

29. Il Fornitore riconosce che i beni, le opere e i servizi dallo stesso forniti possono formare oggetto in sé stessi o costituire parte di una composizione, disegno o modello frutto della progettazione e ideazione Di PROMA e destinato al Cliente Finale di quest’ultimo:
30. Il Fornitore riconosce che PROMA è l’unico ed esclusivo titolare e beneficiario dei diritti connessi allo sfruttamento e all’utilizzo dei risultati tangibili e non delle invenzioni, innovazioni, disegni e/o modelli eventualmente derivanti dall’esecuzione del Contratto. Per quanto occorrer possa, il corrispettivo convenuto si intende comprensivo anche della even tuale cessione dei summenzionati diritti;
31. Nel caso di specifico Incarico di PROMA al Fornitore ad effettuare il lavoro di ricerca e/o progettazione e/o sperimentazione e/o sviluppo e/o realizzazione di un prodotto, l’invenzione o i relativi brevetti industriali, i disegni e in generale i risultati tecnici saranno di proprietà esclusiva di PROMA e dovranno essere in qualunque momento consegnati alla medesima a fronte di una semplice richiesta scritta in tal senso;
32. In ragione dell’attività imprenditoriale dell’Acquirente, il Fornitore potrà entrare in contatto diretto con o avere conoscenza dell’identità del Cliente Finale nonché dei beni, le opere e i servizi oggetto del contratto stipulato da PROMA col cliente Finale. Il Fornitore si impegna a non offrire direttamente al Cliente Finale sia i beni, sia le opere e i servizi oggetto del Contralto, sia più in generale, a non offrire in prima persona o a consentire a terzi di offrire i beni, le opere e i servizi oggetto del contratto tra PROMA e il Cliente Finale, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di conclusione del Contratto;
33. In caso di violazione dell’obbligo di cui al punto precedente. il Fornitore corrisponderà all’Acquirente a titolo di penale ex art. 1382 codice civile un importo pari a 10 (dieci) volte il corrispettivo pattuito dall’Acquirente col cliente finale a cui il bene/opera/servizio è stato direttamente offerto o prestalo dal Fornitore, restando salvo Il risarcimento del danno ulteriore:
34. il Fornitore si impegna a far osservare al proprio personale e agli altri collaboratori ogni vigente norma di legge in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e di igiene sul lavoro. Il personale e gli altri collaboratori del Fornitore dovranno essere dotati e fare uso di mezzi personali di protezione adeguali ai rischi connessi alle lavorazioni e presta zioni da effettuare: le attrezzature e i mezzi d’opera del Fornitore dovranno essere adeguati alle funzioni da assolvere, conformi alle prescrizioni di legge e comunque dotate degli accorgimenti e/o dispositivi tecnologicamente più avanzati al fine di consentire un’efficace
prevenzione degli infortuni sul lavoro: qualsiasi lavoro in esecuzione del presente Contratto dovrà, inoltre, essere svolto, sempre e soltanto, in presenza di tutti gli elementi di protezione atti ad evitare infortuni sul lavoro;
35. Il Fornitore. in qualità di imprenditore autonomo deve effettuare il versamento di tutte le imposte, i contributi e le prestazioni sociali;

36. In caso di violazione di uno dei punti di cui sopra o di contestazione da parte di terzi, il Fornitore si obbliga a pagare, a risarcire e a tenere manlevata e indenne PROMA dalle richieste effettuate da terzi nei confronti della stessa, anche se non relative all’esecuzione del Contratto e/o causate dal comportamento del Fornitore, non importa di quale natura essi siano, e ad esonerare e tenere manlevata e indenne PROMA da queste rivendicazioni e ciò espressa-
mente riconoscendo il diritto di PROMA di ritenere le forniture effettuate e/o di trattenere le eventuali somme dovute quale corrispettivo a garanzia e nel limite massimo della pretesa avanzata nei confronti di PROMA;
37. Nell’ipotesi di risoluzione del Contratto, l’Acquirente ha la facoltà di far eseguire le prestazioni dovute da altra impresa. in danno del Fornitore  inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto per l’esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso. l’esecuzione in danno non esonera l’impresa dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione;
38. Il Fornitore non potrà cedere il Contratto a terzi salvo consenso scritto di PROMA;
39. Il Fornitore potrà subappaltare in parte la Fornitura previo consenso scritto dell’Acquirente;
40. Il Fornitore e l’Acquirente si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (Codice in materia di dati personali),
che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per il perseguimento della finalità contrattuale di cui alla presente scrittura e per l’adempimento dei connessi obblighi di legge, anche di natura fiscale e/o contabile salvo espresso consenso facoltativo per l’utilizzo degli stessi ai fini di marketing;
41. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno di esclusiva competenza del tribunale di Monza.

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